Art. 154.
                Sbarramento della zona di demolizione

  1.  Nella  zona  sottostante  la demolizione deve essere vietata la
sosta  ed  il  transito,  delimitando  la  zona  stessa  con appositi
sbarramenti.
  2.  L'accesso  allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed  il  trasporto  del  materiale  accumulato  deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.