Art. 155.
                    Demolizione per rovesciamento

  1.  Salvo  l'osservanza  delle  leggi  e dei regolamenti speciali e
locali,  la  demolizione  di  parti  di  strutture aventi altezza sul
terreno  non  superiore  a  5  metri  puo' essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
  2.  La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale
e  senza  strappi  e  deve  essere  eseguita  soltanto su elementi di
struttura   opportunamente   isolati  dal  resto  del  fabbricato  in
demolizione  in  modo  da  non  determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
  3.  Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza  del  lavoro  quali: trazione da distanza non minore di una
volta  e  mezzo  l'altezza  del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
  4.   Il   rovesciamento  per  spinta  puo'  essere  effettuato  con
martinetti  solo  per  opere  di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio  di  puntelli  sussidiari  contro il ritorno degli elementi
smossi.
  5.  Deve  essere  evitato  in  ogni caso che per lo scuotimento del
terreno  in  seguito  alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano  derivare  danni  o  lesioni  agli  edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.