Art. 156.
                              Verifiche

  1.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione   consultiva  permanente,  puo'  stabilire  l'obbligo  di
sottoporre  a  verifiche  ponteggi  e  attrezzature  per costruzioni,
stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.