Art. 181 Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare 1. La Sanita' militare provvede: a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare; b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato; c) alla tutela della salute dei militari; d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.