Art. 181 
       Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare 
 
1. La Sanita' militare provvede: 
a)  all'accertamento  dell'idoneita'  dei   cittadini   al   servizio
militare; 
b)  all'accertamento  dell'idoneita'   dei   militari   al   servizio
incondizionato; 
c) alla tutela della salute dei militari; 
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio
generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di
grave crisi internazionale; 
e) a  ogni  altro  adempimento  previsto  dal  presente  codice,  dal
regolamento o dalla legge.