Art. 182 Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica 1. Sono di competenza della Sanita' militare le funzioni amministrative concernenti: a) l'organizzazione sanitaria militare; b) le attivita' indicate nell'articolo 181; c) le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'. 3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
Note all'art. 182: - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, e' il seguente: «1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.». - Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, e' il seguente: «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'. Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».