Art. 182 
Rapporti con  la  legislazione  in  materia  sanitaria  e  di  igiene
                              pubblica 
 
1.  Sono  di  competenza   della   Sanita'   militare   le   funzioni
amministrative concernenti: 
a) l'organizzazione sanitaria militare; 
b) le attivita' indicate nell'articolo 181; 
c)  le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e  polizia
veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, sono fatte  salve  in  materia  di  ordinanze,  di  accertamenti
preventivi,   di   istruttoria   o   di   esecuzione   dei   relativi
provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate  che,  nel
quadro  delle  suddette   misure   sanitarie,   ricadono   sotto   la
responsabilita' delle competenti autorita'. 
3.  La  Sanita'  militare  applica  le   disposizioni   delle   leggi
concernenti la tutela  dell'igiene  e  della  sanita'  pubblica,  ivi
comprese  quelle  relative   alla   manipolazione,   preparazione   e
distribuzione  di  alimenti  e  bevande,   compatibilmente   con   le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. 
 
          Note all'art. 182:
             -   Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  193  (Attuazione della
          direttiva  2004/41/CE  relativa  ai controlli in materia di
          sicurezza   alimentare   e   applicazione  dei  regolamenti
          comunitari    nel   medesimo   settore),   pubblicato   nel
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          novembre 2007, n. 261, e' il seguente:
             «1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  regolamenti  (CE)
          852/2004,  853/2004,  854/2004  e  882/2004,  e  successive
          modificazioni,  per le materie disciplinate dalla normativa
          abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il
          Ministero della salute, le regioni, le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive competenze. Per le forniture
          destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle
          missioni   internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il
          Ministero  della  difesa,  che  si  avvale  delle strutture
          tecnico-sanitarie  istituite presso gli organi di vigilanza
          militare.».
             - Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833   (Istituzione   del   servizio   sanitario  nazionale)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, e' il seguente:
             «Art.  32  (Funzioni  di  igiene e sanita' pubblica e di
          polizia  veterinaria).  -  Il  Ministro  della sanita' puo'
          emettere  ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
          materia   di   igiene  e  sanita'  pubblica  e  di  polizia
          veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero territorio
          nazionale  o  a parte di esso comprendente piu' regioni. La
          legge  regionale  stabilisce  norme  per  l'esercizio delle
          funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica, di
          vigilanza  sulle  farmacie  e  di  polizia veterinaria, ivi
          comprese  quelle  gia'  esercitate  dagli uffici del medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari  e  veterinari comunali o consortili, e disciplina
          il  trasferimento  dei beni e del personale relativi. Nelle
          medesime  materie  sono  emesse dal presidente della giunta
          regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile
          ed  urgente,  con  efficacia  estesa  rispettivamente  alla
          regione  o  a  parte  del  suo territorio comprendente piu'
          comuni  e  al  territorio  comunale.  Sono  fatte  salve in
          materia   di  ordinanze,  di  accertamenti  preventivi,  di
          istruttoria  o  di esecuzione dei relativi provvedimenti le
          attivita'  di  istituto  delle forze armate che, nel quadro
          delle   suddette   misure   sanitarie,  ricadono  sotto  la
          responsabilita'  delle  competenti autorita'. Sono altresi'
          fatti  salvi  i poteri degli organi dello Stato preposti in
          base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».