Art. 185 
Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della
                               difesa 
 
1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si
applica all'Amministrazione della difesa, al  fine  di  garantire  la
protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina  applicativa  e'
contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari  esigenze
connesse ai compiti istituzionali delle  Forze  armate  in  tempo  di
pace. 
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6
febbraio 2007,  n.  52,  le  sorgenti  sigillate  ad  alta  attivita'
detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa. 
 
          Note all'art. 185:
             -  Il  testo  dell'art.  162  del decreto legislativo 17
          marzo    1995,   n.   230   (Attuazione   delle   direttive
          89/618/Euratom,     90/641/Euratom,     96/29/Euratom     e
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni  ionizzanti),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, e' il seguente:
             «Art.  162  (Disposizioni  particolari  per il Ministero
          della   difesa).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          difesa,   sentito   il   Consiglio   interministeriale   di
          coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
          sicurezza    nucleare    e    protezione    sanitaria   per
          l'amministrazione della difesa.
             2.   Il  regolamento,  tenuto  conto  delle  particolari
          esigenze  connesse  ai  compiti  istituzionali  delle forze
          armate  in  tempo  di  pace,  si uniformera' ai principi di
          radioprotezione   fissati  nel  presente  decreto  e  nella
          normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione
          della   popolazione   e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
          derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
             -   Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52
          (Attuazione   della   direttiva   2003/122/CE  Euratom  sul
          controllo  delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad alta
          attivita'  e  delle  sorgenti  orfane)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95.