Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa 1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e' contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
Note all'art. 185: - Il testo dell'art. 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, e' il seguente: «Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero della difesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa. 2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.». - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95.