Art. 186
       Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

1.  Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999,
n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di
compatibilita'  con  gli speciali compiti e attivita' da esse svolti,
tenuto  conto  delle  insopprimibili  esigenze  connesse all'utilizzo
dello strumento militare.
2.  I  limiti  di  compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo
dello  strumento  militare  di  cui  al  comma  1,  sono valutati dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
 
          Note all'art. 186:
             -  Il  decreto  legislativo  26  novembre  1999,  n. 532
          (Disposizioni  in  materia  di  lavoro  notturno,  a  norma
          dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2000,
          n. 16.
             -  La  legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
          protezione  dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici
          ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 7 marzo 2001, n. 55.
             -   Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  187
          (Attuazione  della  direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
          minime  di  sicurezza  e di salute relative all'esposizione
          dei   lavoratori   ai   rischi   derivanti   da  vibrazioni
          meccaniche)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
          settembre 2005, n. 220.