Art. 197 
 
                           Norme tecniche 
 
1. L'ufficio tecnico dei fari redige la  normativa  tecnica  relativa
alle  modalita'  d'impiego,  alla  manutenzione,  alla  tenuta,  alla
conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del  servizio.
Detta  normativa  e'  applicata  dopo  la  sua  emanazione  da  parte
dell'Ispettorato. 
2. I comandi di zona fari possono in casi particolari  e  di  provata
necessita' adottare norme tecniche  diverse  purche'  concordate  con
l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.