Art. 197 Norme tecniche 1. L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato. 2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.