Art. 202 
 
                           Visite tecniche 
 
1. Le visite  tecniche  sono  quelle  effettuate  alle  reggenze,  ai
segnalamenti e agli apprestamenti tecnici  per  il  servizio  fari  a
bordo delle unita' moto trasporto fari, e sono finalizzate a: 
a) verificare  l'efficienza  nonche'  lo  stato  di  conservazione  e
manutenzione dei materiali tecnici; 
b) verificare l'efficacia della normativa tecnica  in  vigore  oppure
redigere una nuova normativa; 
c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti. 
2. Le visite tecniche  sono  effettuate  dal  direttore  dell'ufficio
tecnico dei  fari,  o  da  un  suo  delegato,  su  specifico  mandato
dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il  direttore
dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire,  o  fare  eseguire
dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa  nell'ambito  di
un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia  deve  essere  di
volta in volta informato.