Art. 202 Visite tecniche 1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unita' moto trasporto fari, e sono finalizzate a: a) verificare l'efficienza nonche' lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici; b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa; c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti. 2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.