Art. 203 
 
                    Ispezioni tecnico-logistiche 
 
1. L'Ispettorato,  attraverso  le  ispezioni  tecnico-logistiche,  si
accerta direttamente della idoneita' o meno  delle  varie  componenti
del servizio  fari  ad  assolvere  i  propri  compiti  istituzionali,
verificando: 
a) nelle reggenze: 
1) l'efficienza e lo stato di manutenzione  e  di  conservazione  dei
materiali  tecnici,  delle  infrastrutture  e  dei  mezzi  navali   e
terrestri; 
2) la gestione amministrativa dei materiali a carico; 
3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio; 
4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista; 
5) la tenuta della documentazione; 
b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari: 
1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti; 
2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali; 
3) il funzionamento dell'officina mista; 
4)  l'adeguatezza  della  tabella  organica  e   dell'esistenza   del
personale militare e civile assegnato; 
c) a bordo delle unita navali moto trasporto fari: 
1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti  e  delle  dotazioni
marinaresche necessarie  all'assolvimento  dei  compiti  relativi  al
servizio fari; 
2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari; 
3)  l'adeguatezza  delle  sistemazioni  e  della  normativa  relative
all'imbarco del personale del servizio fari per l'attivita' in mare; 
4)  l'esistenza  e  l'adeguatezza  della  normativa  d'impiego  delle
apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari. 
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione
composta da: 
a) presidente:  l'ispettore  dei  fari  che  per  le  ispezioni  alle
reggenze e alle unita' moto trasporto fari puo' essere sostituito  da
un ufficiale superiore del servizio fari; 
b) 1° membro: un ufficiale superiore del servizio fari; 
c) 2° membro: un capo tecnico del servizio fari esperto  nel  settore
dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio  fari  esperto
nello stesso settore. 
3. Della commissione, nominata  con  provvedimento  dell'Ispettorato,
non  possono  fare   parte   gli   ufficiali   e   impiegati   civili
dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione  a  una  reggenza,  gli
appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende;  l'inserimento
in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari e'
coordinata con l'alto comando periferico di competenza. 
4. Al termine dell'ispezione  di  ciascun  organismo,  il  presidente
redige un rapporto circostanziato  sulla  parte  tecnica,  su  quella
infrastrutturale,  sulla  logistica  e  sul   personale,   segnalando
inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale  rapporto  e'
inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente. 
5. L'Ispettorato inoltre: 
a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di  organismo
(ufficio tecnico dei fari, zone fari, unita' moto  trasporto  fari  e
reggenze) ai fini della  corretta,  completa  e  uniforme  esecuzione
delle ispezioni; 
b) programma per tempo  l'esecuzione  delle  ispezioni  in  modo  che
ciascun organismo venga  sottoposto  all'ispezione  tecnico-logistica
con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze e ai  tre
anni gli altri.