Art. 203 Ispezioni tecnico-logistiche 1. L'Ispettorato, attraverso le ispezioni tecnico-logistiche, si accerta direttamente della idoneita' o meno delle varie componenti del servizio fari ad assolvere i propri compiti istituzionali, verificando: a) nelle reggenze: 1) l'efficienza e lo stato di manutenzione e di conservazione dei materiali tecnici, delle infrastrutture e dei mezzi navali e terrestri; 2) la gestione amministrativa dei materiali a carico; 3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio; 4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista; 5) la tenuta della documentazione; b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari: 1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti; 2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali; 3) il funzionamento dell'officina mista; 4) l'adeguatezza della tabella organica e dell'esistenza del personale militare e civile assegnato; c) a bordo delle unita navali moto trasporto fari: 1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti e delle dotazioni marinaresche necessarie all'assolvimento dei compiti relativi al servizio fari; 2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari; 3) l'adeguatezza delle sistemazioni e della normativa relative all'imbarco del personale del servizio fari per l'attivita' in mare; 4) l'esistenza e l'adeguatezza della normativa d'impiego delle apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari. 2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione composta da: a) presidente: l'ispettore dei fari che per le ispezioni alle reggenze e alle unita' moto trasporto fari puo' essere sostituito da un ufficiale superiore del servizio fari; b) 1° membro: un ufficiale superiore del servizio fari; c) 2° membro: un capo tecnico del servizio fari esperto nel settore dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio fari esperto nello stesso settore. 3. Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari e' coordinata con l'alto comando periferico di competenza. 4. Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto e' inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente. 5. L'Ispettorato inoltre: a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di organismo (ufficio tecnico dei fari, zone fari, unita' moto trasporto fari e reggenze) ai fini della corretta, completa e uniforme esecuzione delle ispezioni; b) programma per tempo l'esecuzione delle ispezioni in modo che ciascun organismo venga sottoposto all'ispezione tecnico-logistica con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze e ai tre anni gli altri.