Art. 204 
 
                     Varie su visite e ispezioni 
 
1. Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore  di
lavoro e possono essere con o senza  preavviso;  le  ispezioni  fuori
orario di lavoro sono  preannunciate  e  per  il  tempo  impiegato  i
faristi sono retribuiti con il compenso straordinario. 
2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra
l'effettuazione sul giornale di  reggenza  annotando  sinteticamente,
senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine
nonche' i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.