Art. 160 
 
                       Sospensione illegittima 
 
                  (art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Le sospensioni totali o parziali  dei  lavori  disposte  dalla
stazione  appaltante  per   cause   diverse   da   quelle   stabilite
dall'articolo  159  sono  considerate  illegittime  e  danno  diritto
all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  1382  del  codice  civile,  il  danno
derivante da sospensione illegittimamente  disposta  e'  quantificato
secondo i seguenti criteri: 
    a) detratte dal prezzo globale  nella  misura  intera,  le  spese
generali infruttifere sono determinate nella misura pari  alla  meta'
della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2,  lettera
b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; 
    b) la lesione  dell'utile  e'  riconosciuta  coincidente  con  la
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella  misura  pari  agli
interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati
sulla percentuale prevista dall'articolo 32,  comma  2,  lettera  c),
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; 
    c)  il  mancato  ammortamento  e  le   retribuzioni   inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore  reale,  all'atto
della sospensione,  dei  macchinari  esistenti  in  cantiere  e  alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori  ai
sensi dell'articolo 158, comma 5; 
    d) la determinazione dell'ammortamento  avviene  sulla  base  dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 
    3. Al di fuori delle voci elencate al  comma  2  sono  ammesse  a
risarcimento  ulteriori  voci  di  danno  solo   se   documentate   e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 
 
              Note all'art. 160 
              - Il testo dell'art.  1382  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              “Art.  1382  (Effetti  della  clausola  penale)  -   La
          clausola, con cui si conviene che, in caso  d'inadempimento
          o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
          a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare  il
          risarcimento alla prestazione promessa,  se  non  e'  stata
          convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. 
              La penale e' dovuta indipendentemente dalla  prova  del
          danno.”