Art. 164 
 
       Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore 
 
                   (art. 137, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Il  direttore  dei  lavori  o   l'esecutore   comunicano   al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa  aspetti
tecnici  che  possono  influire  sull'esecuzione   dei   lavori;   il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici  giorni
dalla comunicazione e promuove,  in  contraddittorio,  l'esame  della
questione al fine di risolvere  la  controversia.  La  decisione  del
responsabile del procedimento e' comunicata all'esecutore,  il  quale
ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere  riserva
nel registro di contabilita' in occasione della sottoscrizione. 
    2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei  lavori
redige in contraddittorio  con  l'imprenditore  un  processo  verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza  di  due
testimoni. In quest'ultimo  caso  copia  del  verbale  e'  comunicata
all'esecutore per le sue osservazioni, da  presentarsi  al  direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.  In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze  del  verbale  si
intendono definitivamente accettate. 
    3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che e' inviato al responsabile del  procedimento
con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 
    4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati  nel
giornale dei lavori.