Art. 96 
 
 
Istituzione della banca dati  nazionale  unica  della  documentazione
                              antimafia 
 
  1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale  unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati». 
  2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,
la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile  1981,
          n. 121 si vedano le note all'art. 69.