Art. 97 
 
                   Consultazione della banca dati 
 
  1. Ai fini del rilascio della documentazione  antimafia,  la  banca
dati  puo'  essere  consultata,  secondo  le  modalita'  di  cui   al
regolamento previsto dall'articolo 99, da: 
  a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del  presente
decreto; 
  b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  c) gli ordini professionali.