Art. 99 
 
 
             Modalita' di funzionamento della banca dati 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita': 
  a) di funzionamento della banca dati; 
  b) di  autenticazione,  autorizzazione  e  di  registrazione  degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; 
  c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di  polizia  e
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
  d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia  per  lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di
procedura penale; 
  e) di consultazione da parte dei soggetti di cui  all'articolo  97,
comma 1; 
  f)  di  collegamento  con  il  Centro  Elaborazione  Dati  di   cui
all'articolo 96. 
  2. Il sistema informatico,  comunque,  garantisce  l'individuazione
del soggetto che  effettua  ciascuna  interrogazione  e  conserva  la
traccia di ciascun accesso. 
 
          Note all'art. 99: 
              - Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 49. 
              - Si riporta il testo dell'art. 371-bis del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art.   371-bis.Attivita'    di    coordinamento    del
          procuratore nazionale antimafia. 
              1. Il procuratore nazionale antimafia esercita  le  sue
          funzioni  in  relazione  ai  procedimenti  per  i   delitti
          indicati  nell'art.  51  comma  3-bis  e  in  relazione  ai
          procedimenti di prevenzione antimafia. A tal  fine  dispone
          della  direzione  investigativa  antimafia  e  dei  servizi
          centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e
          impartisce direttive intese a regolarne  l'impiego  a  fini
          investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
          di impulso nei confronti dei  procuratori  distrettuali  al
          fine di rendere effettivo il coordinamento delle  attivita'
          di indagine, di  garantire  la  funzionalita'  dell'impiego
          della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
          di  assicurare  la  completezza   e   tempestivita'   delle
          investigazioni. 
              3. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il  procuratore  nazionale   antimafia,   in
          particolare: 
              a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
          assicura il collegamento investigativo anche per mezzo  dei
          magistrati della Direzione nazionale antimafia; 
              b)   cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati della  Direzione  nazionale  e  delle  direzioni
          distrettuali  antimafia,  la  necessaria  flessibilita'   e
          mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti  esigenze
          investigative o processuali; 
              c) ai fini  del  coordinamento  investigativo  e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata; 
              d-e) (soppresse); 
              f) impartisce ai  procuratori  distrettuali  specifiche
          direttive alle quali attenersi per  prevenire  o  risolvere
          contrasti  riguardanti  le  modalita'  secondo   le   quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; 
              g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al
          fine di risolvere i contrasti che,  malgrado  le  direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
              h)  dispone  con  decreto  motivato,   reclamabile   al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'art. 51 comma  3-bis  quando  non
          hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
          o rendere effettivo il coordinamento e questo non e'  stato
          possibile a causa della: 
              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella  attivita'
          di indagine; 
              2) ingiustificata e  reiterata  violazione  dei  doveri
          previsti dall'art. 371  ai  fini  del  coordinamento  delle
          indagini; 
              3) (soppresso). 
              4. Il procuratore  nazionale  antimafia  provvede  alla
          avocazione  dopo  aver  assunto  sul  luogo  le  necessarie
          informazioni personalmente o tramite  un  magistrato  della
          Direzione nazionale  antimafia  all'uopo  designato.  Salvi
          casi particolari, il procuratore nazionale antimafia  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.".