Art. 96. 
 
  Il ritratto di una persona non puo' essere  esposto,  riprodotto  o
messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente. 
 
  Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni
del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.