Art. 97. 
 
  Non  occorre  il  consenso  della  persona  ritrattata  quando   la
riproduzione  dell'immagine  e'  giustificata  dalla   notorieta'   o
dall'ufficio pubblico  coperto,  da  necessita'  di  giustizia  o  di
polizia, da scopi scientifici, didattici o  culturali,  o  quando  la
riproduzione  e'  collegata  a  fatti,  avvenimenti,   cerimonie   di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
 
  Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in  commercio,
quando  l'esposizione  o  messa  in   commercio   rechi   pregiudizio
all'onore,  alla  reputazione  od  anche  al  decoro  della   persona
ritrattata.