Art. 29. 
 
  Le zone di azione delle macchine operatrici  e  quelle  dei  lavori
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli  organi  e  degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o  che
necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere  illuminati  in
modo diretto con mezzi particolari.