Art. 146. (Composizione e competenza) Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio d'amministrazione e nominati con decreto del ministro all'inizio di ogni biennio. Nelle amministrazioni aventi ruoli centrali e periferici i rappresentanti del personale devono appartenere uno ai ruoli centrali ed uno ai ruoli periferici. I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il ministro ritenga di sentirlo. Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del ministro. Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri. Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto con i quattro impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata; a parita' di qualifica la precedenza e' data dall'ordine di ruolo e, in caso di ruoli diversi, dall'anzianita' posseduta nella qualifica stessa. La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai Consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e' composto dal capo del personale, che lo presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore a commesso, nominati con decreto del ministro all'inizio di ogni biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non superiore a direttore di sezione.