Art. 146.
                     (Composizione e competenza)

  Presso    ciascun    Ministero,   Alto   Commissariato   od   altra
amministrazione     centrale     e'     costituito    un    Consiglio
d'amministrazione,  presieduto  dal ministro o da un alto commissario
o,  per  delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato
con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto:
    a)  dai  direttori  generali  e  dagli  impiegati  con  qualifica
superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale;
    b)   dagli   ispettori   generali  preposti  a  servizi  centrali
dell'amministrazione organicamente dipendenti dal ministro;
    c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente
presso l'amministrazione;
    d)  da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri
del  Consiglio  d'amministrazione e nominati con decreto del ministro
all'inizio  di  ogni  biennio.  Nelle  amministrazioni  aventi  ruoli
centrali   e   periferici   i  rappresentanti  del  personale  devono
appartenere uno ai ruoli centrali ed uno ai ruoli periferici.
  I  membri  di  cui  alle  lettere a) e b), nei casi di assenza o di
legittimo   impedimento   o  di  vacanza  dei  relativi  posti,  sono
sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le
veci.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da  un  impiegato
dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
  Il  Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite
dalla  legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul
coordinamento  dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad
evitare  interferenze  o  duplicazioni  e ad ottenere l'efficacia, la
tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche'
su  tutte  le  altre  questioni  sulle  quali  il ministro ritenga di
sentirlo.
  Quando  il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle
proposte  dei  capi  degli uffici negli affari per i quali occorre la
decisione del ministro.
  Nelle  amministrazioni  civili il Consiglio viene altresi' sentito,
con   la  partecipazione  del  direttore  della  ragioneria  centrale
competente,  sulle proposte annuali relative allo stato di previsione
della spesa.
  Per  gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale
le  attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal
Consiglio dei ministri.
  Qualora  la  situazione  dei  ruoli  dei  personali  dipendenti non
consenta  la costituzione del Consiglio di amministrazione secondo le
norme  del  primo  comma,  questo e' composto con i quattro impiegati
delle  carriere  direttive  di  qualifica  piu'  elevata, comunque in
servizio presso l'amministrazione interessata; a parita' di qualifica
la  precedenza  e'  data  dall'ordine  di  ruolo  e, in caso di ruoli
diversi, dall'anzianita' posseduta nella qualifica stessa.
  La    composizione    dei   consigli   di   amministrazione   delle
amministrazioni  autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del
Commissariato  per  il  turismo e dei servizi dello spettacolo, delle
informazioni   e  della  proprieta'  intellettuale  e'  regolata  dai
rispettivi  ordinamenti,  salvo  quanto  previsto alla lettera d) del
primo comma.
  Il   Consiglio   di  amministrazione  dell'amministrazione  per  le
attivita'  assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal
presidente  dell'amministrazione  medesima  ed  e'  costituito con le
modalita' di cui all'ottavo comma.
  Ai  Consigli  di  amministrazione previsti nei commi nono e decimo,
sono   conferite   in  aggiunta  alle  attribuzioni  stabilite  dagli
ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.
  In  aggiunta  ai  membri previsti dal primo comma, del Consiglio di
amministrazione  del  Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre
presidenti  di  sezione  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici
piu' anziani nella qualifica.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  per  il personale ausiliario e'
composto  dal  capo  del personale, che lo presiede, da due impiegati
con   qualifica  non  inferiore  a  direttore  di  sezione  e  da  un
rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore a
commesso,  nominati  con  decreto  del  ministro  all'inizio  di ogni
biennio.  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un impiegato
con qualifica non superiore a direttore di sezione.