Art. 147.
             (Adunanze del Consiglio di amministrazione)

  Il  Consiglio  di  amministrazione  si riunisce almeno una volta al
mese;  almeno ogni trimestre delibera sul conferimento in tutto od in
parte  dei  posti  disponibili per promozioni e, in caso affermativo,
procede agli scrutini.
  Per   la   validita'   delle   deliberazioni   del   Consiglio   di
amministrazione  e'  necessaria  la  presenza di almeno due terzi dei
componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.
  Le  deliberazioni  si  adottano  a maggioranza assoluta di voti; in
caso di parita', prevale il voto del presidente.