Art. 147. (Adunanze del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.