Art. 57. 
 
  Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione della miniera
o  della  cava  trasmette  al  Distretto   minerario   un   prospetto
riassuntivo degli infortuni  verificatisi  nel  mese  precedente  che
abbiano causato lesioni guaribili oltre i tre giorni. Tale  prospetto
deve essere trasmesso anche se negativo.