Art. 58. 
 
  Presso ogni miniera o cava e' tenuto un  registro  nel  quale  sono
annotati  cronologicamente  gli  infortuni  occorsi   ai   lavoratori
dipendenti, compreso  il  personale  dirigente  e  sorvegliante,  che
comportino una assenza dal lavoro superiore ai  tre  giorni,  incluso
quello dell'evento. 
  In detto registro  sono  indicati  il  nome,  cognome  e  qualifica
dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio,  nonche'
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. 
  Il registro infortuni e' tenuto a disposizione dei  funzionari  del
Corpo delle miniere sul luogo del lavoro.