Art. 58. Presso ogni miniera o cava e' tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, incluso quello dell'evento. In detto registro sono indicati il nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni e' tenuto a disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere sul luogo del lavoro.