Art. 59. Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori delle miniere e delle cave. Sono comunicate al Distretto minerario, nei termini e con le modalita' stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, le malattie professionali verificatesi. nonche' ogni elemento ritenuto necessario allo studi del fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave.