Art. 59. 
 
  Il  Ministero  dell'industria  e  del   commercio   provvede   alla
rilevazione,  elaborazione  e  pubblicazione  di  statistiche   degli
infortuni sul lavoro e delle malattie  professionali  dei  lavoratori
delle miniere e delle cave. 
  Sono comunicate al  Distretto  minerario,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio,  le
malattie professionali verificatesi. 
  nonche' ogni elemento ritenuto necessario allo studi  del  fenomeno
infortunistico nelle miniere e nelle cave.