Art. 82.

  Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
    a)  per  anzianita'  congiunta al merito, dal grado di cappellano
militare addetto al grado di cappellano militare capo;
    b)  per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo
al grado di primo cappellano militare capo.