Art. 83.

  Le  promozioni  dei  cappellani militari sono conferite con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del Ministro per la
difesa,  previa  designazione  di  una  Commissione  di  avanzamento,
presieduta  dall'Ordinario  militare  e  della  quale  fanno parte il
Vicario  generale  militare e i tre ispettori. Un cappellano militare
capo,  prescelto  dall'Ordinario  militare,  esercita  le funzioni di
segretario.
  Per    la   validita'   delle   deliberazioni   della   Commissione
d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso
l'Ordinario militare.
  Il  verbale  di  ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del
Ministro  per  la  difesa,  il  quale  indica,  eventualmente,  quali
deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.