Art. 84.

  I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine
di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 21.
  Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare
che  sia  sottoposto  a procedimento penale o disciplinare, o che sia
sospeso  dall'impiego  o  dalle funzioni del grado, o che si trovi in
disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
  E'  sospesa  la  promozione del cappellano militare gia' scrutinato
che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una
delle  condizioni  indicate al comma precedente. La sospensione della
promozione  annulla  la valutazione gia' effettuata. Allo interessato
e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi
che l'hanno determinata.
  Al  cessare  della  causa  impeditiva  il  cappellano  militare  e'
scrutinato  o  nuovamente  scrutinato  per  la promozione e, nel caso
abbia  subito  detrazione  di  anzianita'  ai sensi dell'articolo 23,
sempre che risulti piu' anziano di pari grado gia' valutato.
  Se  il  procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso
favorevole  o  la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado
di  carattere  precauzionale  sia  stata  revocata,  o  il cappellano
militare sia stato in aspettativa per infermita', dipendente da causa
di  servizio,  si  applicano  le  disposizioni  dei commi 2ª, 3ª e 4ª
dell'articolo  95  del  testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, sostituito al
Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.
  Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per
prigionia  di  guerra, egli e' scrutinato dopo che risulti scagionato
penalmente  e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si
applica il disposto del comma precedente.