Art. 84. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 21. Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. E' sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. Allo interessato e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare e' scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 23, sempre che risulti piu' anziano di pari grado gia' valutato. Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermita', dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei commi 2ª, 3ª e 4ª dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento. Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli e' scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.