Art. 155.
         Decorrenza per l'applicazione del presente decreto

  Le   disposizioni   contenute   nel   presente  decreto  troveranno
applicazione  a  decorrere  dalla chiamata alla leva e dalla chiamata
alle  armi  della classe successiva a quella presentatasi alla leva o
alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso.
  Nei  confronti  dei giovani gia' chiamati alla leva o alle armi, si
applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute
nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
e   con   regio  decreto  28  luglio  1932,  n.  1365,  e  successive
modificazioni.