Art. 155.
Decorrenza per l'applicazione del presente decreto
Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno
applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata
alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o
alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso.
Nei confronti dei giovani gia' chiamati alla leva o alle armi, si
applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute
nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
e con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive
modificazioni.