Art. 205.
                       (Iniziativa e termini)

  La  revoca  e  la  modifica  sono  effettuate d'ufficio o a domanda
dell'interessato.
  Nei   casi  previsti  nelle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  204  il
provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine
di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei
casi  di  cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di
sessanta  giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia
della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
  La  domanda  dell'interessato  deve  essere  presentata,  a pena di
decadenza,  entro  i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi
previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla
data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.