Art. 206.
                              (Effetti)

  Nel  caso  in  cui,  in  conseguenza  del  provvedimento revocato o
modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero
indennita',  risultanti  non dovute, non si fa luogo a recupero delle
somme  corrisposte,  salvo  che  la  revoca o la modifica siano state
disposte    in    seguito    all'accertamento    di    fatto   doloso
dell'interessato.