Art. 207.
                (Revoca o modifica su domanda nuova)

  Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento
puo'   essere  sempre  revocato  o  modificato  quando  l'interessato
presenti  una  domanda  nuova  che  incida  su  materia che non abbia
formato oggetto del precedente provvedimento.