Art. 208. 
        (Perdita del diritto alla pensione di riversibilita') 
 
  Nel caso in cui il titolare di  pensione  di  riversibilita'  o  di
assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo
comma dell'art. 86, comunichi alla competente  direzione  provinciale
del tesoro la  cessazione  delle  condizioni  che  hanno  dato  luogo
all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la  stessa  direzione
provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento
di liquidazione, lo revoca. 
  Se il provvedimento di  liquidazione  sia  stato  emesso  da  altro
ufficio, la direzione provinciale del tesoro,  sospesi  i  pagamenti,
trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio  liquidatore,
che procede alla revoca 
  Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione  da  parte
dell'interessato, risulti alla competente direzione  provinciale  del
tesoro che le condizioni richieste per il  diritto  alla  pensione  o
all'assegno siano cessate, la direzione provinciale  stessa  comunica
allo  interessato,  in  via  amministrativa,  gli  elementi  in   suo
possesso, per le eventuali  deduzioni  da  presentarsi  entro  trenta
giorni. 
  Scaduto  detto  termine  senza  che  l'interessato  abbia  prodotto
deduzioni, si procede a norma di quanto  disposto  dal  primo  e  dal
secondo comma. 
  Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede
in  merito  la  direzione  provinciale  de  tesoro  ovvero  l'ufficio
liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.