Art. 208. (Perdita del diritto alla pensione di riversibilita') Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.