Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte)
1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote
con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti
sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite
meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno
deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle
stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie
esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono
da freno del veicolo.
2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro
ruote con cerchioni in ferro e' uguale a quello dei veicoli a due
ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due
ruote posteriori del veicolo.
3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote
gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due
ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene
applicato il meccanismo di frenatura che puo' consistere in due ceppi
con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero
in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce
sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del
tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del
tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il
nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna
del tamburo e frena la ruota.
4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro
ruote gommate e' lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate.
E' necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di
detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere
muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a
sua volta manovrata con apposita leva di comando, purche' sia
assicurata l'efficacia della frenatura.
5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente
in uno o piu' arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e
manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla
estremita' posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e
manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene
avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi
dispositivi di frenatura e' consentito soltanto su strade ricoperte
da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il
manto stradale.