Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. Str.) 
(Dispositivi di frenatura dei veicoli  a  trazione  animale  e  delle
                               slitte) 
  1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due  ruote
con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti
sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella  a  vite
meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del  freno
deve essere situata, di regola, sulla  parte  esterna  di  una  delle
stanghe. I ceppi, tappi o  tamponi  si  appoggiano  sulla  superficie
esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono
da freno del veicolo. 
  2. Il sistema frenante dei veicoli a  trazione  animale  a  quattro
ruote con cerchioni in ferro e' uguale a quello  dei  veicoli  a  due
ruote e deve essere impiantato in modo  da  agire  almeno  sulle  due
ruote posteriori del veicolo. 
  3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a  due  ruote
gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle  due
ruote e solidali con le stesse.  Ai  detti  tamburi  metallici  viene
applicato il meccanismo di frenatura che puo' consistere in due ceppi
con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo  ovvero
in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che  agisce
sulla parete esterna del tamburo. I ceppi,  situati  all'interno  del
tamburo,  allargandosi,  strisciano  sulla  superficie  interna   del
tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta  il
nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna
del tamburo e frena la ruota. 
  4. Il sistema frenante dei veicoli a  trazione  animale  a  quattro
ruote gommate e' lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. 
E' necessario che almeno le due  ruote  posteriori  siano  munite  di
detto dispositivo di  frenatura.  I  carri  agricoli  possono  essere
muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale,  a
sua volta  manovrata  con  apposita  leva  di  comando,  purche'  sia
assicurata l'efficacia della frenatura. 
  5. Le slitte devono avere un dispositivo di  frenatura  consistente
in uno o piu' arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse  e
manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo  rullo  ancorato  alla
estremita'  posteriore  dei  due  longheroni,  munito  di  arpioni  e
manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure  a  mezzo  di  catene
avvolte  nella  parte  anteriore  dei  longheroni.  L'uso  di  questi
dispositivi di frenatura e' consentito soltanto su  strade  ricoperte
da uno strato di neve o di  ghiaccio,  sufficiente  a  preservare  il
manto stradale.