Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. Str.) 
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale  e
                            delle slitte) 
  1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli  a  trazione
animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali  la
cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza. 
  2. La segnalazione posteriore a luce  rossa  degli  stessi  veicoli
deve essere realizzata mediante due fanali la cui  luce  deve  essere
visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza. 
  3.  I  fanali  anteriori  non   devono   proiettare   luce   bianca
all'indietro e quelli posteriori luce rossa in  avanti.  La  luce  di
detti fanali puo' essere  ottenuta  sia  con  apparecchi  a  pile  od
accumulatori,  sia  con  sorgenti  a  petrolio,   gas   di   petrolio
liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione. 
  4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli  a  trazione
animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide
per  i  catadiottri  degli  autoveicoli.  Detti  dispositivi  possono
rimanere sospesi in guisa da oscillare purche' sia sempre  assicurata
la visibilita' geometrica stabilita per ciascuno di essi.