Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e
delle slitte)
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione
animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la
cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli
deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere
visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca
all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di
detti fanali puo' essere ottenuta sia con apparecchi a pile od
accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio
liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione
animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide
per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono
rimanere sospesi in guisa da oscillare purche' sia sempre assicurata
la visibilita' geometrica stabilita per ciascuno di essi.