Art. 222 (Art. 67 Cod. Str.) 
       (Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 
  1. La targa di riconoscimento dei  veicoli  a  trazione  animale  e
delle slitte e' costituita da un  lamierino  di  alluminio  di  forma
rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm
x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di  fori
per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere
il fondo: rosso lacca,  se  destinata  a  veicoli  per  trasporto  di
persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, 
azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice 
di fondo deve essere data a fuoco. 
  2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo  per
trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo); 
    b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo; 
    c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune; 
    d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome  e  nome  del
proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; 
    e) in basso, a destra:  il  contrassegno  circolare  dello  Stato
recante il simbolo della Repubblica italiana. 
  3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri
agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche  la  indicazione
della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della
larghezza dei cerchioni. Per i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
persone deve essere indicato altresi' il numero  massimo  di  persone
trasportabili compresi il o i conducenti. 
  4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle
figure III.1/ a, III.1/ b, III.1/ c, cui devono conformarsi le targhe
apposte sui veicoli. 
  5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve
essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario  o
della ditta ed il numero di matricola che devono  essere  incisi  con
pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o  con  punzone
devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la
larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili. 
  6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun  veicolo
a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per
i  veicoli  a  trazione  animale  tenuto  dal  Comune.  In  caso   di
smarrimento, sottrazione o distruzione delle  targhe  di  cui  devono
essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102
del codice. 
  7. Il prezzo di fornitura delle targhe  di  riconoscimento  fissato
con il decreto di cui all'articolo 67,  comma  3,  del  codice,  puo'
essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del  Ministro  dei
lavori pubblici.