Art. 225 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla,
ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un
minimo di 40 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo
che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non
oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno
schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a
2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del
centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto
per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In
nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta
orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione
elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad
altezza da terra non superiore a 60 cm, comunque non al di sotto del
dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto
verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano
di simmetria.
4. La visibilita' verso l'indietro deve essere assicurata entro un
campo di (Piu' o Meno) 15 gradi in verticale e di (Piu' o Meno) 45
gradi in orizzontale.
5. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05
candele entro un campo di (Piu' o Meno) 10 gradi in verticale e di
(Piu' o Meno) 10 gradi in orizzontale.
6. I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di
direzione e di arresto col braccio oppure con un apposito dispositivo
luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli.
7. Il dispositivo catadiottrico a luce riflessa rossa deve essere
montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e
parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il
dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a
due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro
verticale, passano per il centro della superficie riflettente con
angoli rispettivamente di (Piu' o Meno) 45 gradi e di (Piu' o Meno)
15 gradi. Il dispositivo deve essere posto sul parafango posteriore,
ad una altezza non superiore a 55 cm da terra misurata tra il bordo
superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale
che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze
siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo puo' essere
abbinato alla luce di posizione posteriore, purche' le superfici
luminose dei due dispositivi restino separate.
8. I dispositivi catadiottri a luce riflessa gialla, da applicare
sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da
applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in
modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote,
rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai
piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un
rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore
ad otto.
9. I valori minimi di intensita' luminosa, in millicandele riflesse
per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in
funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere
quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
10. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi a
luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta
appendice, commi 2, 3 e 4.
11. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono
essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare
stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo
192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta
una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.