Art. 226 (Art. 70 Cod. Str.) 
         (Servizio di piazza con veicoli a trazione animale) 
  1. I tipi di veicoli a trazione animale, con i  quali  puo'  essere
esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
lettera a), del codice, e le modalita' di omologazione e di revisione
degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato  con
decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; i tipi devono essere determinati
in relazione al numero degli animali destinati a trainare il veicolo,
al numero delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata,
in  modo  da  garantire  la  sicurezza  della  circolazione   e   dei
passeggeri. 
  2. Per potere effettuare il servizio  di  piazza,  il  veicolo,  se
rispondente e conforme  alle  disposizioni  ed  ai  tipi  di  cui  al
disciplinare previsto al comma 1, deve essere omologato da parte  del
competente ufficio comunale, che lo  iscrive  in  apposito  registro.
Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che
deve  contenere  il  numero  della  targa   del   veicolo,   prevista
dall'articolo 67 del codice, la data dell'omologazione ed  il  numero
di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta
nella parte posteriore del veicolo in modo visibile. 
  3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli  a
trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e  2,  del  codice,
l'interessato deve presentare domanda al  Sindaco  e  corredarla  dei
suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto  da  diversi
conducenti,  devono  essere  indicati  nella  domanda  anche  i  dati
anagrafici dei medesimi. 
  4. Per ottenere  la  licenza  occorre  che  sussistano  i  seguenti
requisiti: 
    a)  idoneita'  fisica  del  titolare  e  degli  altri   eventuali
conducenti,  da  comprovarsi  attraverso  visita  medica   da   parte
dell'ufficiale  sanitario   del   Comune,   che   rilascia   apposito
certificato;  per  condurre  i  veicoli  di  piazza  si  deve  essere
maggiorenni e non aver superato i 65 anni di eta'; 
    b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte
del titolare e degli altri conducenti; 
    c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare  il
veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale  che
rilascia apposito certificato; 
    d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui
al  comma  1,  risultanti  dall'omologazione  e  sua  idoneita'  alla
circolazione sulla strada ai fini  della  sicurezza  del  traffico  e
delle persone trasportate;  tale  idoneita'  deve  essere  dimostrata
attraverso un percorso di prova su  strada  sotto  la  vigilanza  del
competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione. 
  5. Ove non sussistano le condizioni di cui al  comma  4,  l'ufficio
comunale competente puo' concedere  al  richiedente  un  termine  non
inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione. 
  6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate  alla
domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza  dei  requisiti,
rilascia  la  licenza  intestata  al  richiedente,  contenente  anche
l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto
la responsabilita' del titolare. La licenza deve  essere  tenuta  sul
veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi
di polizia. 
  7. La revisione dei veicoli a  trazione  animale  per  servizio  di
piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il  titolare
della licenza presenta richiesta al competente ufficio  comunale  che
fissa il luogo e il tempo della  revisione.  Questa  avviene  con  le
modalita' fissate  nel  disciplinare  tecnico  di  cui  al  comma  1.
Dell'avvenuta revisione viene  rilasciato  apposito  certificato  che
deve essere tenuto sul  veicolo  durante  il  servizio.  Puo'  essere
concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione
dei  requisiti  mancanti.  Se  invece  il  veicolo  si  dimostra   in
condizioni assolutamente inidonee al servizio,  di  tale  circostanza
viene data comunicazione al  Sindaco  che  procede  al  ritiro  della
licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene  presentato
alla revisione nel termine fissato. 
  8. Il Sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando  si
accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni
richieste,  fissando  il  relativo  termine.  A  tale  revisione   si
applicano le disposizioni del comma 7.