Art. 226 (Art. 70 Cod. Str.)
(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. I tipi di veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
lettera a), del codice, e le modalita' di omologazione e di revisione
degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; i tipi devono essere determinati
in relazione al numero degli animali destinati a trainare il veicolo,
al numero delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata,
in modo da garantire la sicurezza della circolazione e dei
passeggeri.
2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se
rispondente e conforme alle disposizioni ed ai tipi di cui al
disciplinare previsto al comma 1, deve essere omologato da parte del
competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro.
Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che
deve contenere il numero della targa del veicolo, prevista
dall'articolo 67 del codice, la data dell'omologazione ed il numero
di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta
nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a
trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice,
l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei
suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto da diversi
conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati
anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti
requisiti:
a) idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali
conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte
dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito
certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere
maggiorenni e non aver superato i 65 anni di eta';
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte
del titolare e degli altri conducenti;
c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare il
veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che
rilascia apposito certificato;
d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui
al comma 1, risultanti dall'omologazione e sua idoneita' alla
circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e
delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere dimostrata
attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del
competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio
comunale competente puo' concedere al richiedente un termine non
inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla
domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti,
rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche
l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto
la responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta sul
veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi
di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di
piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il titolare
della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che
fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene con le
modalita' fissate nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.
Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che
deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Puo' essere
concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione
dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in
condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza
viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della
licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato
alla revisione nel termine fissato.
8. Il Sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando si
accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni
richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si
applicano le disposizioni del comma 7.