Art. 226 (Art. 70 Cod. Str.) (Servizio di piazza con veicoli a trazione animale) 1. I tipi di veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera a), del codice, e le modalita' di omologazione e di revisione degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; i tipi devono essere determinati in relazione al numero degli animali destinati a trainare il veicolo, al numero delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e dei passeggeri. 2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme alle disposizioni ed ai tipi di cui al disciplinare previsto al comma 1, deve essere omologato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che deve contenere il numero della targa del veicolo, prevista dall'articolo 67 del codice, la data dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile. 3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi. 4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti: a) idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni e non aver superato i 65 anni di eta'; b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti; c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato; d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'omologazione e sua idoneita' alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione. 5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente un termine non inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione. 6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia. 7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene con le modalita' fissate nel disciplinare tecnico di cui al comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Puo' essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato. 8. Il Sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.