Art. 86. 
                       Prevenzione e controllo 
  1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la  valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la  salute  sono  sottoposti
alla sorveglianza sanitaria. 
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del  medico  competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure  speciali
di protezione, fra le quali: 
    a)  la  messa  a  disposizione  di  vaccini  efficaci  per   quei
lavoratori che non sono gia'  immuni  all'agente  biologico  presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; 
    b)  l'allontanamento  temporaneo  del   lavoratore   secondo   le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
 
Nota all'art. 86:
             -  Per  il  D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. Per
          l'art. 8 vedi nota all'art. 69.