Art. 87. 
          Registri degli esposti e degli eventi accidentali 
  1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti  del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato  e  gli
eventuali casi di esposizione individuale. 
  2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e  ne  cura  la  tenuta  tramite  il  medico  competente.  Il
responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
  3. Il datore di lavoro: 
    a) consegna copia del registro di cui  al  comma  1  all'Istituto
superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre  anni
e comunque ogni qualvolta questi ne fanno  richiesta,  le  variazioni
intervenute; 
    b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro,  dei
lavoratori di cui al comma 1 fornendo  nel  contempo  l'aggiornamento
dei dati che  li  riguardano  e  consegna  al  medesimo  Istituto  le
relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; 
    c) in caso di  cessazione  di  attivita'  dell'azienda,  consegna
all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al  comma
1 ed all'ISPESL copia  del  medesimo  registro  nonche'  le  cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; 
    d) in caso di  assunzione  di  lavoratori  che  hanno  esercitato
attivita' che comportano rischio di esposizione  allo  stesso  agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria  e
di rischio di cui all'art. 86, comma 5; 
    e)  tramite  il  medico   competente   comunica   ai   lavoratori
interessati  le  relative  annotazioni  individuali   contenute   nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di
cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante  per  la  sicurezza  i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 
  4. Le annotazioni individuali contenute  nel  registro  di  cui  al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di  rischio  di  cui  all'art.  86,
comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione  del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni  dalla  cessazione
di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di  agenti
per i quali e' noto che possono  provocare  infezioni  consistenti  o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica  per
lungo tempo o che possono avere gravi sequele a  lungo  termine  tale
periodo e' di quaranta anni. 
  5. La documentazione di cui ai  precedenti  commi  e'  custodita  e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 
  6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati  con
decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro  e  della  previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente. 
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della  sanita'  dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.