Art. 87.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni
e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei
lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento
dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma
1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' le cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di
cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86,
comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione
di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per
lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale
periodo e' di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.