Art. 87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali 1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.