Art. 88. 
             Registro dei casi di malattia e di decesso 
  1. Presso l'ISPESL e' tenuto  un  registro  dei  casi  di  malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 
  2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche  o  private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui  al  comma
1,  trasmettono  all'ISPESL  copia  della   relativa   documentazione
clinica. 
  3. Con decreto dei Ministri della sanita'  e  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentita   la   commissione   consultiva,   sono
determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro  di  cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero della sanita'  fornisce  alla  commissione  CE,  su
richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del  registro  di
cui al comma 1.