Art. 88.
Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma
1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanita' fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di
cui al comma 1.