Art. 102. Funzioni soppresse 1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione; b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina; c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali; d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni; e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie; f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi; g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.
Nota all'art. 102: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28): "Art. 26 (Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per escavazione dei porti marittimi nazionali). - 1. Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di' cui al comma 1. 4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature. 6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa".