Art. 102.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei
bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla
nomina dei consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio
di metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo
26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.
Nota all'art. 102:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia
portuale" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 1994, n. 28):
"Art. 26 (Trasferimento al Ministero dei trasporti e
della navigazione del servizio per escavazione dei porti
marittimi nazionali). - 1. Dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi
nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e
successive modificazioni ed integrazioni, cessa di
appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e
trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della
navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il
Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite
le modalita' ed i criteri per il trasferimento del
personale e dei mezzi, con i relativi cantieri,
appartenenti al servizio di cui al comma 1.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del
servizio di' cui al comma 1.
4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione appositi capitoli rispettivamente per
l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei
mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per
l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei
corrispondenti capitoli nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le
questioni che attengono alla valutazione dell'impatto
ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei
porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In
sede di prima applicazione della presente legge, il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa".