Art. 103.
                 Funzioni affidate a soggetti privati
  1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
  a)  all'accertamento  medico  della   idoneita'  alla  guida  degli
autoveicoli,  da parte  di medici  abilitati a  seguito di  esame per
titoli professionali  e iscritti  in apposito  albo tenuto  a livello
provinciale;  la certificazione  della  conferma  di validita'  viene
effettuata con  le modalita'  di cui all'articolo  126, comma  5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  b) alla riscossione delle entrate  per prestazioni rese da soggetti
pubblici nel  settore dei  trasporti, da  parte delle  Poste italiane
s.p.a., delle banche e dei  concessionari della riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43.
 
          Note all'art. 103:
            - Si trascrive il testo dell'art.  126  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992:
            "Art.  126  (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente di  guida).    -  1.  Le  patenti  di  guida  delle
          categorie  A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano
          rilasciate o confermate a chi ha superato il  cinquantesimo
          anno  di  eta'  sono  valide  per  cinque  anni  e a chi ha
          superato il settantesimo anno di eta' sono valide  per  tre
          anni.
            2.  La  patente  speciale  di guida delle categorie A e B
          rilasciata a mutilati e  minorati  fisici  e  quella  della
          categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
          partire dal settantesimo anno di  eta'.  La  patente  della
          categoria D e' valida per cinque anni.
            3.  Il  Ministro  dei  trasporti con propri decreti, puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie di patenti anche in relazione  all'uso  cui  sono
          destinati  i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
          loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi'  in
          quali   casi  debba  addivenirsi  alla  sostituzione  della
          patente.
            4. L'accertamento dei requisiti previsti  dall'art.  119,
          comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
          di cui all'art.  116, comma 8, deve essere effettuato  ogni
          due  anni.  Detto  accertamento biennale dovra' effettuarsi
          anche nei  confronti  di  coloro  che  abbiano  superato  i
          sessantacinque  anni  di  eta'  ed abbiano titolo a guidare
          autocarri di massa complessiva a pieno carico  superiore  a
          3,5  t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
          cose, la cui massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore a 20 t, e macchine operatrici.
            5.   La   validita'   della  patente  e'  confermata  dal
          competente ufficio centrale della Direzione generale  della
          M.C.T.C.  che trasmette per posta al titolare della patente
          di  guida  un  tagliando  di  convalida  da  apporre  sulla
          medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
          dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2,  sono
          tenuti  a  trasmettere  al suddetto ufficio della Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  nel  termine  di  cinque  giorni
          decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
          ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
          e' in possesso dei requisiti fisici e  psichici  prescritti
          per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
          commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
          competenti  uffici  del Ministero dei trasporti nei casi di
          cui all'art.  119, comma 5. Non possono  essere  sottoposti
          alla  visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
          esibizione delle ricevute di aver effettuato  i  versamenti
          in  conto  corrente  postale  degli  importi  dovuti per la
          conferma di validita' della patente di guida. Il  personale
          sanitario  che effettua la visita e' responsabile in solido
          dell'omesso pagamento. La ricevuta  andra'  conservata  dal
          titolare della patente per il periodo di validita'.
            6.  L'autorita' sanitaria nel caso che dagli accertamenti
          di cui al comma 5 rilevi che  siano  venute  a  mancare  le
          condizioni  per  la conferma della validita' della patente,
          comunica al competente ufficio provinciale della  Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  l'esito dell'accertamento stesso
          per i provvedimenti di cui agli articoli 129,  comma  2,  e
          130.
            7.  Chiunque  guida  con  patente  la  cui  validita' sia
          scaduta  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
          pagamento  di  una somma da lire duecentotrentacinquemila a
          lire novecentoquarantamila. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   del  ritiro  della
          patente. secondo le norme  del  capo  I,  sezione  II,  del
          titolo VI".
            - Il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca "Istituzione del
          Servizio  di  riscossione  dei  tributi  e di altre entrate
          dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
          comma 1,  della  legge  4  ottobre  1986,  n.  657"  ed  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49.