Art. 103.
Funzioni affidate a soggetti privati
1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli
autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per
titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello
provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti
pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane
s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43.
Note all'art. 103:
- Si trascrive il testo dell'art. 126 del gia' citato
decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle
categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre
anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi
anche nei confronti di coloro che abbiano superato i
sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 20 t, e macchine operatrici.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
6. L'autorita' sanitaria nel caso che dagli accertamenti
di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le
condizioni per la conferma della validita' della patente,
comunica al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso
per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a
lire novecentoquarantamila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente. secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI".
- Il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca "Istituzione del
Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate
dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657" ed e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49.