Art. 104.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
  b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di
interesse  nazionale, come  individuati dall'articolo  3 del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
  d) alla definizione di standard  e prescrizioni tecniche in materia
di  sicurezza   dei  trasporti   aerei,  marittimi,   di  cabotaggio,
automobilistici, ferroviari,  e dei trasporti ad  impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
  e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto
fisso, fatto salvo quanto stabilito  dall'articolo 4 comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  f) alla vigilanza sulle imprese  di trasporto pubblico di interesse
nazionale e  sulla sicurezza  e regolarita'  di esercizio  della rete
ferroviaria di interesse nazionale;
  g) al rilascio di concessioni  per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse nazionale;
  h) alle  funzioni attinenti  alla programmazione  realizzata previa
intesa  con le  regioni degli  interporti e  delle intermodalita'  di
rilievo nazionale e internazionale;
  i) agli interventi statali a  favore delle imprese di autotrasporto
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  l) al  rilascio di  autorizzazioni agli autotrasportatori  di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
  m)  all'albo  nazionale  degli autotrasportatori  con  funzioni  di
indirizzo, coordinamento e vigilanza di  cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  n) alla  concessione di autolinee  ordinarie e di gran  turismo non
comprese  fra quelle  previste  dal decreto  legislativo 19  novembre
1997, n. 422;
  o) alla  omologazione e  approvazione dei veicoli  a motore  e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
  p)  al  riconoscimento  delle omologazioni  del  Registro  italiano
navale (RINA)  e alla  vigilanza sul  RINA, l'Istituto  nazionale per
studi ed esperienze di architettura  navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
  q) ai compiti di polizia stradale di  cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  r) ai rapporti internazionali  riguardanti la navigazione sui laghi
Maggiore e Lugano;
  s)   alla   classificazione   dei   porti;   alla   pianificazione,
programmazione e progettazione degli  interventi aventi ad oggetto la
costruzione, la gestione,  la bonifica e la manutenzione  dei porti e
delle   vie  di   navigazione,  delle   opere  edilizie   a  servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di  carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
  t) alla disciplina  e alla sicurezza della  navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
  u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e
delle unita' da diporto;
  v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
  z) alla bonifica delle vie di navigazione;
  aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo
denominato VTS;
  bb) alla programmazione, costruzione,  ampliamento e gestione degli
aeroporti di interesse nazionale;
  cc) alla disciplina delle scuole di  volo e del rilascio dei titoli
aeronautici (brevetti e abilitazioni),  nonche' alla disciplina delle
scuole   di  formazione   marittima   e  del   rilascio  dei   titoli
professionali   marittimi;   alla    individuazione   dei   requisiti
psicofisici della gente di mare;
    dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
  ee) alle funzioni dell'Ente nazionale  per l'aviazione civile e del
dipartimento  dell'aviazione  civile  previste  dall'articolo  2  del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
  ff) alla programmazione, previa  intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padanoveneto;
  gg)  alla   pianificazione  degli   interventi  per   sostenere  la
trasformazione  delle compagnie  portuali,  anche  in relazione  agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
  hh) alla tenuta  dell'archivio nazionale dei veicoli  e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
  ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi
  ll)  al  rilascio  di  patenti e  di  certificati  di  abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
  mm)  alla immatricolazione  e  registrazione  della proprieta'  dei
veicoli  e delle  successive variazioni  nell'archivio nazionale  dei
veicoli;
  nn) alle  revisioni generali e  parziali sui  veicoli a motore  e i
loro  rimorchi, anche  tramite  officine autorizzate  ai sensi  della
lettera  d)  del comma  3  dell'articolo  105, del  presente  decreto
legislativo, nonche' alle  visite e prove di  veicoli in circolazione
per trasporti  nazionali e  internazionali, anche con  riferimento ai
veicoli adibiti  al trasporto  di merci  pericolose e  deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
  oo) al rilascio  di certificati e contrassegni  di circolazione per
ciclomotori;
  pp) all'utilizzazione del pubblico demanio  marittimo e di zone del
mare  territoriale per  finalita' di  approvvigionamento di  fonti di
energia.
 
          Note all'art. 104:
            - Il testo degli articoli 3 e 4 del gia' citato d.lgs. n.
          422 del 1997 e' il seguente:
            "Art. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). - 1.
          Costituiscono  servizi  pubblici  di trasporto di interesse
          nazionale:
             a)   servizi   di  trasporto  aereo,  ad  eccezione  dei
          collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito  di
          una regione e dei servizi elicotteristici;
             b)  i  servizi  di  trasporto  marittimo,  ad  eccezione
          servizi  di  cabotaggio  che  si  svolgono  prevalentemente
          nell'ambito di una regione;
             c)  i  servizi  di trasporto automobilistico a carattere
          internazionale, con esclusione di quelli  transfrontalieri,
          e le linee interregionali che collegano piu di due regioni;
             d)  i  servizi di trasporto ferroviario internazionali e
          quelli nazionali di percorrenza medio-lunga  caratterizzati
          da   elevati  standards  qualitativi.  Detti  servizi  sono
          tassativamente individuati con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti   e  della  navigazione,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  regioni
          e  le  province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la
          predetta intesa  non  sia  raggiunta  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  prima  seduta  in  cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
             e) i servizi di  collegamento  via  mare  fra  terminali
          ferroviari;
             f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed
          inquinanti".
            "Art.  4  (Competenze  dello Stato nel trasporto pubblico
          regionale e  locale).  -  1.  Nella  materia  del  servizio
          pubblico   di   trasporto   regionale  e  locale,  sono  di
          competenza dello Stato esclusivamente:
             a)  gli  accordi,   le   convenzioni   ed   i   trattati
          internazionali  relativi  a servizi transfrontalieri per il
          trasporto di persone e merci;
             b) le funzioni  in  materia  di  sicurezza,  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo
          svolgimento dei servizi di  trasporto  su  gomma  e  quelle
          relative all'accertamento ci cui all'ultimo comma dell'art.
          5 dello stesso decreto n. 753;
             c)  l'adozione  delle  linee guida e dei principi quadro
          per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di
          trasporto pubblico".
            - La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante  "Interventi
          per  la  ristrutturazione  dell'autotrasporto e lo sviluppo
          dell'intermodalita'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1997, n. 303.   Si  trascrive  il  testo  degli
          articoli 1, comma 4, e 7, comma 7,:
            "Art.    1    (Interventi    per    la   ristrutturazione
          dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e  del
          trasporto combinato). - 1-3.  (Omissis).
            4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge
          6  giugno  1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della
          Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener  conto
          dell'evoluzione  economica  e  strutturale  del settore, le
          funzioni del comitato centrale  per  l'albo  delle  persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
             a)  il  comitato centrale opera in posizione di autonoma
          sotto la vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione;
             b)  il  comitato  centrale collabora direttamente con il
          Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   per   la
          definizione  degli  obiettivi e delle priorita' dell'azione
          amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e  dello
          sviluppo   dell'autotrasporto  di  cose;  presta  anche  la
          propria consulenza  su  tutte  le  questioni  afferenti  il
          settore  dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi
          comprese quelle concernenti  il  rispetto  della  normativa
          comunitaria   e   degli   altri  obblighi  derivanti  dalla
          partecipazione dell'Italia alla Unione europea e  ad  altri
          accordi internazionali;
             c)  il  comitato centrale esprime pareri obbligatori sui
          programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto  di
          cose  prima  della loro adozione da parte del Ministero dei
          trasporti    e    della    navigazione,    nonche'    sulla
          predisposizione  della relativa normativa di attuazione, in
          conformita' ai principi di cui  all'art.  92  del  trattato
          CEE;
             d)   il  comitato  centrale  propone  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della   navigazione   la   normativa   ed   i
          provvedimenti   amministrativi  relativi  al  funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare l'imparzialita'  di  giudizio  e  l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria;
             e)  il  comitato  centrale  coordina   l'attivita'   dei
          segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
             f)   il   comitato  centrale  propone  al  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione,  che  provvede  con  proprio
          decreto,     i    criteri    per    l'accertamento    della
          rappresentativita' delle associazioni  di  categoria  degli
          autotrasportatori  di cose per conto di terzi ai fini della
          designazione dei rappresentanti  nei  comitati  centrale  e
          provinciali;
             g)  il  comitato  centrale  cura  le attivita' formative
          interessanti l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi,
          utilizzando,  oltre  alle  somme  a  tal fine destinate dal
          comitato centrale medesimo,  anche  le  risorse  dei  fondi
          strutturali  dell'Unione  europea e gli altri finanziamenti
          dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
          volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
          con  la  procedura  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
             h)  il  comitato  centrale  utilizza  le  quote  di  cui
          all'art. 2 della legge 27  maggio  1993,  n.  162,  versate
          dagli  autotrasportatori  iscritti  all'albo nazionale, per
          l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli  8  e  9
          della  legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
          nonche'  per  l'espletamento  di  tutti   gli   adempimenti
          connessi,   A   tal   fine   la   normativa  contabile  per
          l'amministrazione     delle     quote     versate     dagli
          autotrasportatori   e'   stabilita  con  provvedimento  del
          comitato  centrale.  Gli  impegni  di  spesa  e  gli  altri
          provvedimenti  relativi allo svolgimento dell'attivita' del
          comitato centrale sono assunti  e  formalizzati  a  seguito
          della    deliberazione    dello    stesso   comitato,   con
          provvedimento adottato dal presidente o dal  vicepresidente
          delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
          trasporti   e  della  navigazione  utilizzando  le  risorse
          iscritte nel relativo bilancio".
            "Art. 7 (Disposizioni diverse). - 1-6. (Omissis).
            7. Entro il termine di cui al comma 1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione predispone un progetto per la
          riforma      organica     dell'albo     nazionale     degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui  alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298".
            -  Il testo degli articoli 11 e 12 del gia' citato d.lgs.
          n. 285 del 1992 e' il seguente:
            "Art.  11   (Servizi   di   polizia   stradale).   -   1.
          Costituiscono servizi di polizia stradale:
             a)  la  prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale;
             b) la rilevazione degli incidenti stradali;
             c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti
          a regolare il traffico;
             d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
             e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
            2. Gli organi di polizia  stradale  concorrono,  altresi,
          alle  operazioni  di soccorso automobilistico e stradale in
          genere. Possono, inoltre, collaborare  all'effettuzione  di
          rilevazioni per studi sul traffico.
            3.  Ai  servizi di polizia stradale provvede il Ministero
          dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni  per  quanto
          concerne  i  centri  abitati.    Al  Ministero dell'interno
          compete, altresi', il coordinamento dei servizi di  polizia
          stradale da chiunque espletati.
            4.  Gli  interessati  possono  chiedere  agli  organi  di
          polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          ed  al  domicilio  delle parti, alla copertura assicurativa
          dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi".
            "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia  stradale).
          -   1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale
          previsti dal presente codice spetta:
             a) in via principale alla specialita'  Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato;
             b) alla Polizia di Stato;
             c) all'Arma dei carabinieri;
             d) al Corpo della guardia di finanza;
             e)   ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
             f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti al
          servizio di polizia stradale.
            2. L'espletamento dei servizi di cui all'art.  11,  comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
            3.  La  prevenzione  e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre,  essere  effetuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
             a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per   la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale e periferica del  Ministero  dei  lavori  pubblici
          della  Direzione generale della Motorizzazione civile e dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
             b) dal personale degli uffici competenti in  materia  di
          viabilita'  delle  regioni,  delle  provincie e dei comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
             c)  dai  dipendenti  dello  Stato,  delle province e dei
          comuui aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
             d) dal personale delle  Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza;
             e)   dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti dal Ministero dei trasporti,  nell'ambito  delle
          aree di cui all'art.  6, comma 7;
             f)  dai  militari  del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
            4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi  diretti ad
          assicurare la marcia delle colonne militari spetta inoltre,
          agli ufficiali, sottufficiali e militari  di  truppa  Forze
          armate,  appositamente  qualificati con specifico attestato
          rilasciato dall'autorita' militare competente.
            5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando  non
          siano  in  uniforme  espletare  i propri compiti di polizia
          stradale devono fare uso di  apposito  segnale  distintivo,
          conforme al modello stabilito nel regolamento".
            - Il testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 250 del 1997 recante
          "Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile
          (E.N.A.C.)" e' il seguente:
            "Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Ente nazionale per l'aviazione
          civile (E.N.A.C.),  salvo  quanto  previsto  nel  comma  2,
          esercita   le   funzioni  amministrative  e  tecniche  gia'
          attribuite alla Direzione  generale  dell'aviazione  civile
          (D.G.A.C.),  al  Registro  aeronautico italiano (R.A.I.) ed
          all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.)  ed  in
          particolare provvede ai seguenti compiti:
             a)  regolamentazione  tecnica  ed  attivita'  ispettiva,
          sanzionatoria, di  certificazione,  di  autorizzazione,  di
          coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e
          degli albi nelle materie di competenza;
             b)   razionalizzazione   e   modifica   delle  procedure
          attinenti ai servizi  aeroportuali,  secondo  la  normativa
          vigente   ed  in  relazione  ai  compiti  di  garanzia,  di
          indirizzo e programmazione esercitati;
             c) attivita' di coordinamento con  l'Ente  nazionale  di
          assistenza   al   volo   e   con   l'Aeronautica  militare,
          nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita  di
          assistenza al volo;
             d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed
          internazionali   che  operano  nel  settore  dell'aviazione
          civile    e    rappresentanza    presso    gli    organismi
          internazionali,  anche su delega del Ministro dei trasporti
          e della navigazione;
             e) istruttoria degli atti concernenti tariffe,  tasse  e
          diritti   aeroportuali   per   l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti  del   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione;
             f) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei
          servizi  aeroportuali  e  di  trasporto  aereo  nei  limiti
          previsti dal regolamento di  cui  all'art.  10,  comma  13,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
             g)  regolamentazione,  esame  e  valutazione  dei  piani
          regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e  dei
          piani   di  investimento  aeroportuale,  nonche'  eventuale
          partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di
          preminente   interesse   turistico   e   sociale,    ovvero
          strategico-economico.
            2.  Alla  Direzione  generale  dell'aviazione civile, che
          assume  la  denominazione  di  Dipartimento  dell'aviazione
          civile,  sono  attribuite  le funzioni inerenti all'analisi
          del mercato del trasporto aereo, ai rapporti  con  le  sedi
          internazionali   ed   al   collegamento   con  la  politica
          comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel
          settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del
          traffico aereo, nonche' funzioni di supporto,  nel  settore
          dell'aviazione    civile,   all'attivita'   di   indirizzo,
          vigilanza e controllo del Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione  e  di inchiesta sui sinistri aeronautici nelle
          more  dell'attuazione  della   direttiva   comunitaria   n.
          94/56/CE.
            3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della
          navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
          funzione  pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione
          alle funzioni attribuite, i beni e le risorse  finanziarie,
          umane,  strumentali ed organizzative che permangono in capo
          al Dipartimento dell'aviazione civile".