Art. 104.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di
interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto
fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse
nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete
ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di
indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano
navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi
Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e
delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo
denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli
aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli
aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle
scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli
professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti
psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del
dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padanoveneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei
veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della
lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto
legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.
Note all'art. 104:
- Il testo degli articoli 3 e 4 del gia' citato d.lgs. n.
422 del 1997 e' il seguente:
"Art. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). - 1.
Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse
nazionale:
a) servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei
collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di
una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione
servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente
nell'ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere
internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri,
e le linee interregionali che collegano piu di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e
quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati
da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono
tassativamente individuati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la
predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque
giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali
ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed
inquinanti".
"Art. 4 (Competenze dello Stato nel trasporto pubblico
regionale e locale). - 1. Nella materia del servizio
pubblico di trasporto regionale e locale, sono di
competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati
internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il
trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo
svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle
relative all'accertamento ci cui all'ultimo comma dell'art.
5 dello stesso decreto n. 753;
c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro
per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di
trasporto pubblico".
- La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi
per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1997, n. 303. Si trascrive il testo degli
articoli 1, comma 4, e 7, comma 7,:
"Art. 1 (Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del
trasporto combinato). - 1-3. (Omissis).
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge
6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto
dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le
funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonoma
sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per la
definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione
amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello
sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la
propria consulenza su tutte le questioni afferenti il
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi
comprese quelle concernenti il rispetto della normativa
comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri
accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui
programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di
cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonche' sulla
predisposizione della relativa normativa di attuazione, in
conformita' ai principi di cui all'art. 92 del trattato
CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei
trasporti e della navigazione la normativa ed i
provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento
delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento
della professionalita' conformemente alla normativa
comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei
segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei
trasporti e della navigazione, che provvede con proprio
decreto, i criteri per l'accertamento della
rappresentativita' delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della
designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e
provinciali;
g) il comitato centrale cura le attivita' formative
interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal
comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi
strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti
dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui
all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate
dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per
l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi, A tal fine la normativa contabile per
l'amministrazione delle quote versate dagli
autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del
comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del
comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito
della deliberazione dello stesso comitato, con
provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente
delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
trasporti e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio".
"Art. 7 (Disposizioni diverse). - 1-6. (Omissis).
7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione predispone un progetto per la
riforma organica dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298".
- Il testo degli articoli 11 e 12 del gia' citato d.lgs.
n. 285 del 1992 e' il seguente:
"Art. 11 (Servizi di polizia stradale). - 1.
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti
a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi,
alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in
genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuzione di
rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto
concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno
compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia
stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di
polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa
dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi".
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effetuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici
della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle provincie e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuui aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle
aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta inoltre,
agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non
siano in uniforme espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo,
conforme al modello stabilito nel regolamento".
- Il testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 250 del 1997 recante
"Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.)" e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Ente nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2,
esercita le funzioni amministrative e tecniche gia'
attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile
(D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed
all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in
particolare provvede ai seguenti compiti:
a) regolamentazione tecnica ed attivita' ispettiva,
sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di
coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e
degli albi nelle materie di competenza;
b) razionalizzazione e modifica delle procedure
attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa
vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di
indirizzo e programmazione esercitati;
c) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di
assistenza al volo e con l'Aeronautica militare,
nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita di
assistenza al volo;
d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed
internazionali che operano nel settore dell'aviazione
civile e rappresentanza presso gli organismi
internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti
e della navigazione;
e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e
diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
f) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei
servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti
previsti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani
regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei
piani di investimento aeroportuale, nonche' eventuale
partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di
preminente interesse turistico e sociale, ovvero
strategico-economico.
2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che
assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione
civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi
del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi
internazionali ed al collegamento con la politica
comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel
settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del
traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore
dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo,
vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della
navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici nelle
more dell'attuazione della direttiva comunitaria n.
94/56/CE.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione
alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo
al Dipartimento dell'aviazione civile".