Art. 105.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non
attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio
di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con
esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti
e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti
entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di
trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti
locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle
autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla
predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
Note all'art. 105:
- Per gli estremi della legge n. 84 del 1994 si veda nota
all'art. 102.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1995, concernente "Identificazione delle aree
demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai
sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1996, n. 136.
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Si trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia'
citato d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422:
"Art. 5 (Conferimento a regioni ed enti locali). - 1.
Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le
modalita' di cui all'art. 6 e seguenti, tutti i compiti e
tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di
trasporto di interesse regionale e locale, in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri
soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti
allo Stato dall'art. 4 del presente decreto.
"Art. 6 (Delega alle regioni). - Sono delegati alle
regioni i compiti di programmazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 14,
noti gia' compresi nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione.
2. Sono, altresi', delegati alle regioni i compiti
programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli
articoli 8 e 9, in conformita' a quanto disposto dall'art.
4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e
dell'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' i compiti e le funzioni di cui all'art. 10".
"Art. 7 (Trasferimento agli enti locali). - 1. Le
regioni, in conformita' ai singoli ordinamenti regionali e
sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie
locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri
enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in
materia di trasporto pubblico locale al sensi dell'art. 117
della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale.
2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al
comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni
territoriali, associative e organizzative degli enti
nonche' nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma
3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di
sussidiarieta, economicita', efficienza, responsabilita',
unicita' e omogeneita' dell'amministrazione nonche' di
copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale
individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli
enti locali in conformita' ai principi stabiliti dall'art.
4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede
entro il termine indicato, il governo adotta le misure di
cui all'art. 4, comma 5, ultimo periodo della legge n. 59.
4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro
conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi
pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non
mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle
regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo
principi e le competenze rispettivamente previsti dagli
articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull'ordinamento delle autonomie locali, nonche' in
conformita' ai principi della legge n. 59 e alle
dlsposizioni del presente decreto. Sono, in particolare,
conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le
funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale".