Art. 106.
Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in
particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova
autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo
personale, e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per
essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla
lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma
2 dell'articolo 105.