Art. 151.

  1.  L'articolo  41  delle  disposizioni per l'attuazione del codice
civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  41.  - I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice
sono  di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e'
stabilita  la  residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale
del  luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in
composizione monocratica.".