Art. 153.

  1.  Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile, prima dell'articolo 52 e' inserito il seguente:
  "Art.  51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo
comma,  508,  primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528,
primo  comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621,
primo  comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono
adottati dal tribunale in composizione monocratica.".