Art. 154.

  1.  L'articolo  52  delle  disposizioni per l'attuazione del codice
civile e' cosi' modificato:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Presso  la  cancelleria  di  ogni  tribunale e' tenuto, a cura del
cancelliere, il registro delle successioni.";
    b)  nel  secondo  comma,  la parola "pretore" e' sostituita dalla
parola "tribunale".
 
           Nota all'art. 154:
            - Il testo vigente dell'articolo  52  delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del  codice  civile, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 52 (Presso la  cancelleria  di  ogni  tribunale  e'
          tenuto,   a   cura   del  cancelliere,  il  registro  delle
          successioni).  -  In  questo  registro  sono  inseriti  gli
          estremi  degli  atti  e  delle dichiarazioni indicati dalla
          legge. L'inserzione e' fatta d'ufficio dal cancelliere,  se
          si   tratta   di   dichiarazioni   da  lui  ricevute  o  di
          provvedimenti del  tribunale;  su  istanza  della  parte  o
          dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri
          casi.
            Il  registro  e'  diviso  in  tre parti. Nella prima sono
          registrati le dichiarazioni di  accettazione  dell'eredita'
          con   beneficio   d'inventario   e  tutti  gli  atti  e  le
          indicazioni   relativi   al   beneficio   d'inventario    e
          all'amministrazione    e    liquidazione   delle   eredita'
          beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli
          articoli  508  e  509  del  codice  e  la  menzione   della
          pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione
          delle   dichiarazioni   di   credito.  Nella  seconda  sono
          registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'. Nella
          terza  sono  registrati  i  provvedimenti  di  nomina   dei
          curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi
          alla  curatela  e  le  dichiarazioni  di  accettazione o di
          rinunzia degli esecutori testamentari.
            Il registro deve essere alla fine munito di  una  rubrica
          alfabetica  contenente l'indicazione del nome delle persone
          la cui successione si  e'  aperta  e  il  riferimento  alla
          pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.".