Art. 154. 1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' cosi' modificato: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni."; b) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 154: - Il testo vigente dell'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 52 (Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni). - In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte o dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari. Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.".