Art. 155.
  1.   Nell'articolo   53,   primo   comma,  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  civile  la  parola "pretore" e' sostituita
dalla parola "cancelliere".
 
           Nota all'art. 155:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 53 delle disposizioni per
          l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 53. - Il registro, prima di essere  posto  in  uso,
          deve  essere  numerato  e  vidimato  in  ciascun foglio dal
          cancelliere. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero
          dei fogli di cui esso e' composto.
            Il registro puo' essere esaminato da chiunque  ne  faccia
          domanda  e  la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i
          certificati che sono richiesti.".