Art. 155. 1. Nell'articolo 53, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "cancelliere".
Nota all'art. 155: - Il testo vigente dell'art. 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 53. - Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso e' composto. Il registro puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.".