Art. 156.
  1.  Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile  le  parole  "della pretura" sono sostituite dalle parole "del
tribunale".
 
           Nota all'art. 156:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 55 delle disposizioni per
          l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 55. - Le copie dei verbali e  dei  testamenti,  che
          sono  trasmesse  alla  cancelleria  del  tribunale  secondo
          l'art. 622 del codice,  devono,  a  cura  del  cancelliere,
          essere  raccolte  in  appositi  volumi  e  annotate  in una
          rubrica  alfabetica  generale.  Le  copie  possono   essere
          esaminate da chiunque ne faccia richiesta.".