Art. 156. 1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 156: - Il testo vigente dell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 55. - Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.".